Il “Milleproroghe” ha concesso agli esercenti di adeguare i loro registratori telematici con maggiore
tranquillità senza rischiare di precludere ai loro clienti la possibilità di partecipare alle estrazioni
E' stato posticipato il debutto della lotteria degli scontrini. Le regole tecniche per le estrazioni,
l’ammontare e il numero dei premi in concorso verranno stabiliti e regolati da un provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che verrà emanato
entro il prossimo 1° febbraio.
Questo quanto stabilito dal decreto “Milleproroghe” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020.
Lo stesso Decreto poi stabilisce che nel caso in cui il negoziante, al momento dell'acquisto,
si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare l’accaduto sul portale Lotteria,
dal 1° marzo 2021. Le segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza
nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
La data di inizio della riffa, già rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, è stata pertanto ulteriormente rimandata
per consentire agli esercenti di adeguare, con più calma, il software del loro registratore di cassa telematico e,
conseguentemente, consentire a una platea più ampia di cittadini di tentare la fortuna.
Dallo scorso 1° dicembre, intanto, è possibile registrarsi sull’apposito portale e generare il “codice lotteria”
(alfanumerico e a barre, abbinato al codice fiscale), che dovrà essere mostrato in cassa prima dell’emissione
dello scontrino. Partecipa alla lotteria, prevede la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1095, legge n. 178/2020)
soltanto chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera),
precluso, quindi l’uso del contante.
Ricordiamo che con il provvedimento del 31 ottobre 2019 sono state definite le modalità tecniche
per trasmettere, tramite i registratori telematici e l’apposita procedura web, i dati memorizzati delle singole
operazioni di cassa, necessari per consentire al cliente di partecipare alla lotteria.
Il successivo provvedimento dell’11 novembre 2019, correggendo il precedente, ha inoltre previsto che
per acquisti di prodotti non sanitari effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, eccetera, è possibile concorrere
alla lotteria degli scontrini, sempre se il cliente fornisce all’esercente il proprio codice lotteria.
tranquillità senza rischiare di precludere ai loro clienti la possibilità di partecipare alle estrazioni
E' stato posticipato il debutto della lotteria degli scontrini. Le regole tecniche per le estrazioni,
l’ammontare e il numero dei premi in concorso verranno stabiliti e regolati da un provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che verrà emanato
entro il prossimo 1° febbraio.
Questo quanto stabilito dal decreto “Milleproroghe” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020.
Lo stesso Decreto poi stabilisce che nel caso in cui il negoziante, al momento dell'acquisto,
si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare l’accaduto sul portale Lotteria,
dal 1° marzo 2021. Le segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza
nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
La data di inizio della riffa, già rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, è stata pertanto ulteriormente rimandata
per consentire agli esercenti di adeguare, con più calma, il software del loro registratore di cassa telematico e,
conseguentemente, consentire a una platea più ampia di cittadini di tentare la fortuna.
Dallo scorso 1° dicembre, intanto, è possibile registrarsi sull’apposito portale e generare il “codice lotteria”
(alfanumerico e a barre, abbinato al codice fiscale), che dovrà essere mostrato in cassa prima dell’emissione
dello scontrino. Partecipa alla lotteria, prevede la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1095, legge n. 178/2020)
soltanto chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera),
precluso, quindi l’uso del contante.
Ricordiamo che con il provvedimento del 31 ottobre 2019 sono state definite le modalità tecniche
per trasmettere, tramite i registratori telematici e l’apposita procedura web, i dati memorizzati delle singole
operazioni di cassa, necessari per consentire al cliente di partecipare alla lotteria.
Il successivo provvedimento dell’11 novembre 2019, correggendo il precedente, ha inoltre previsto che
per acquisti di prodotti non sanitari effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, eccetera, è possibile concorrere
alla lotteria degli scontrini, sempre se il cliente fornisce all’esercente il proprio codice lotteria.