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    Le Regole Generali per evitare Sanzioni

    Fabrizio
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    Le Regole Generali per evitare Sanzioni Empty Le Regole Generali per evitare Sanzioni

    Messaggio Da Fabrizio Mer 29 Mag 2013 - 7:42

    La mancata o errata compilazione dell’etichetta di prodotti tessili può comportare una sanzione da 103 euro a 3098 euro e nei casi più gravi anche il ritiro dei capi.
    Ricordiamo le regole per evitare sanzioni.

    L’etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall’ 8 maggio 2012 dal regolamento UE n. 1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73CEE e 2008/121/Ce).

    I prodotti tessili immessi in commercio prima dell’entrata in vigore del regolamento UE n. 1007/2011 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

    Al punto 14 si dice che; ai prodotti tessili si applicano le disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva 2001/95/CE), recepite in Italia con il Capo IV del D.Lgs. 206/2005, artt. 102-112.

    In particolare, il Codice del Consumo, ovvero il D.Lgs n. 206/2005, all'art. 104, comma 4, lettera a), prescrive espressamente che siano riportati in etichetta:

    l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo completo), il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

    Pertanto le aziende produttrici (se situate in UE) o quelle importatrici (se il prodotto è fabbricato extra UE) dovranno dotare tutti i capi di tali indicazioni.

    Ai fini dell'identificazione del ruolo svolto dall'azienda nella filiera, si consiglia attenta lettura delle definizioni di produttore/importatore/distributore previste dal Reg. UE 1007/2011, di seguito riportate.

    Fabbricante e distributore
    Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

    N.B: il distributore è considerato fabbricante ai fini del regolamento n. 1007/2011 qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica , vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

    Si ricorda inoltre che:

    l’etichetta deve essere scritta in lingua italiana, deve indicare per esteso la composizione delle fibre tessili (senza abbreviazioni) ed in percentuale (in ordine decrescente).

      La data/ora di oggi è Dom 28 Apr 2024 - 14:32