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    Scontrini Telematici - Dubbi e chiarimenti a pochi giorni dall'obbligo -

    Fabrizio
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    Scontrini Telematici - Dubbi e chiarimenti a pochi giorni dall'obbligo - Empty Scontrini Telematici - Dubbi e chiarimenti a pochi giorni dall'obbligo -

    Messaggio Da Fabrizio Ven 28 Giu 2019 - 20:35

    A pochi giorni dal debutto dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi - che, come noto, avverrà il prossimo 1° luglio - moltissime imprese stanno incontrando notevoli difficoltà sia nell’installazione dei nuovi registratori telematici sia nell’adeguare l’attuale misuratore fiscale. Inoltre sono necessari interventi alla disciplina dei registratori telematici per soddisfare pienamente le necessità di emissione del nuovo documento commerciale in sostituzione della ricevuta fiscale.
    Commercianti ed artigiani non possono essere sanzionati a causa di oggettivi problemi del mercato nel soddisfare, nei tempi dovuti, tutte le richieste.
    Confesercenti ha richiesto un intervento urgente affinché tutte le imprese che hanno effettuato l’ordine di acquisto del nuovo registratore telematico o richiesto l’adeguamento del misuratore fiscale entro la data del 30 giugno, ma entro la medesima data non è stata possibile la messa in uso dei nuovi apparecchi, possano continuare a certificare i corrispettivi emettendo scontrini e ricevute fiscali senza incorrere in sanzioni. Con la l’approvazione del Decreto Crescita tali richieste sono state accolte, di seguito riepiloghiamo le principali novità introdotte.

    Le NOVITA’ in materia di corrispettivi approvato dal Parlamento Italiano

    Termine trasmissione corrispettivi telematici (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019)
    Viene completamente riscritto il comma 6-ter, articolo 1, D.Lgs 127/2015 eliminando innanzitutto la previsione del D.M. che avrebbe dovuto individuare le zone territoriali esonerate dall’obbligo di adozione dei nuovi Registratori telematici e (in contropartita) viene elevato a 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (le specifiche parlavano di 5) il termine entro cui trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliere dei dati nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

    Moratoria primi 6 mesi di applicazione (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019)
    Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di adozione del Registratore telematico, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

    Scheda di sintesi NUOVO ADEMPIMENTO

    Dal 1° luglio 2019 i soggetti di cui all’articolo 22 (commercianti e assimilati) con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro devono adottare i nuovi registratori telematici (per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri) in luogo del sistema di certificazione a mezzo scontrini o ricevute fiscali. Con D.M. 10 maggio 2019 (articolo 1) è stata tuttavia riconosciuta la facoltà di rinviare l’adozione al 1° gennaio 2020 (assieme a tutti gli altri) a condizione che le attività da corrispettivo siano marginali ossia non superiori all’uno percento del volume d’affari. Con il medesimo decreto sono stati altresì transitoriamente ripescati (fino a data da definire) anche in regime di RT tutti gli esoneri attualmente previsti dall’articolo 2, D.P.R. 696/1996 e da altre disposizioni speciali. In quest’ultimo caso rimane l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (si pensi al caso dei taxi, delle mense aziendali o dell’e-commerce).

    Cosa cambia

    All’obbligo dello scontrino telematico sono collegate le semplificazioni rilevabili anche dalla Relazione illustrativa al D.L. 119/2018, secondo la quale l'introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali).

    In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 47/E/2019, ha chiarito che il nuovo obbligo sostituisce, tra l’altro, le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso la ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

    Per il cliente arriva il “DOCUMENTO COMMERCIALE”

    Con il venire meno dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione scontrino fiscale), rimaneva il problema che un’operazione commerciale non deve essere tracciata solo per esigenze fiscali ma, nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista civilistico.

    Al fine di rimediare a detta carenza, il D.M. 07.12.2016 ha individuato nel “Documento commerciale“ la documentazione alternativa emessa per rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, …), le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

    Il “documento commerciale”

    • è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo
    • previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità
    • deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

    1. data e ora di emissione;
    2. numero progressivo;
    3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
    4. numero di partita Iva dell’emittente;
    5. ubicazione dell’esercizio;
    6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
    7. ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

    Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.
    L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

    In merito, invece, all’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 149/2019, ha chiarito che il soggetto passivo può decidere di certificare le operazioni effettuate tramite fattura, anche indipendentemente dalla richiesta della controparte, venendo così meno l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

    Gli esperti, pur sollecitando un chiarimento ufficiale, sono dell’avviso che, per i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere sostituita dall’emissione della fattura in formato cartaceo.

    Sintesi elementi di funzionamento dei registratori telematici

    Requisiti dei registratori telematici
    Garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono il pagamento con carte di debito e credito (articolo 2, comma 3, D.Lgs 127/2015).
    Sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.

    Memorizzazione elettronica
    I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri mediante l’uso del Registratore telematico con l’osservanza delle regole e tempistiche riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

    Trasmissione telematica
    All’atto della chiusura giornaliera il registratore genera un file XML contenente i dati da trasmettere (dimensione massima 1 megabyte).
    Previa sigillatura (con il certificato dispositivo) il file viene trasmesso automaticamente all’Agenzia delle entrate in una fascia oraria dalle 00:00 alle 22:00. La trasmissione avviene con una frequenza variabile con un valore massimo d’intervallo di 5 giorni16 per la durata dei quali il RF deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura.
    La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata da parte dell’Agenzia delle entrate la ricezione. In caso di scarto gli esercenti effettuano la trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

    Accreditamento dell’esercente
    Il contribuente deve accreditare la propria posizione, in qualità di esercente, nel portale F&C (direttamente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 appositamente delegato17) al fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri RT.

    Attivazione del RT presso l’esercente (censimento, attivazione e messa in servizio)
    Sono abilitati all’installazione e attivazione del RT solo i laboratori e tecnici inseriti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
    Censimento e attivazione del dispositivo avvengono secondo le seguenti fasi:
    1. invio all’Agenzia delle entrate (tramite il RT) della richiesta del “Certificato dispositivo” (valido 8 anni);
    2. in caso di esito positivo, invio della richiesta di attivazione (associazione alla partita Iva dell’esercente) al sistema Agenzia delle entrate;
    3. produzione del QRCODE (messo a disposizione sul portale fatture e corrispettivi) che va apposto sul RT in posizione visibile ai clienti.
    A seguito della generazione del certificato dispositivo il RT si considera “censito”. È attivato quando oltre a essere “censito” è abbinato a un esercente.
    Il RT attivato può essere utilizzato come registratore di cassa (seguendo la disciplina della L. 18/1983) fino a quando (non oltre le date d’obbligo) non viene “messo in servizio”.
    Il RT si considera “messo in servizio” quando (a partire dal primo invio dati) viene utilizzato per la memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate con rilascio ai clienti del “documento commerciale” in luogo dello scontrino fiscale. La messa in servizio può essere effettuata congiuntamente all’attivazione oppure anche successivamente a partire dalla data di decorrenza del proprio obbligo. È effettuata con l’intervento del tecnico abilitato oppure, se il RT è munito di apposita funzionalità, può essere programmata la decorrenza in automatico in fase di attivazione.

    Verifica periodica
    Va effettuata con periodicità biennale (per i vecchi registratori di cassa era annuale) da parte di un tecnico abilitato. La prima volta va effettuata all’atto di attivazione dell’apparecchio.

    Mancato o irregolare funzionamento del RT
    Previa tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato, va tenuto, fino a quando non se sia ripristinato il corretto funzionamento, un apposito registro da tenere anche in modalità informatica, in cui annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni.

    Cessione, sostituzione, permuta, furto
    L’esercente (direttamente o tramite un suo intermediario delegato) deve provvedere all’aggiornamento tempestivo dei dati relativi ai propri RT.

    Libretto di dotazione informatico
    È rappresentato da tutte le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate (emesse a disposizioni del contribuente – o di un intermediario qualificato appositamente delegato - nell’apposita area dedicata del portale fatture e corrispettivi) in fase di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione.

    Cosa rimane delle vecchie regole?

    Un aspetto importante del nuovo adempimento è la comprensione di cosa rimane delle vecchie regole e come si evolvono a seguito dell’operatività della nuova disciplina dei RT.

    In generale ci si può richiamare al concetto espresso nella risposta all’ interpello n. 159/2019 laddove si legge che la nuova disposizione rappresenta una “regola di ordine generale che sostituisce qualunque altra precedente in essere”. Più precisamente, come indicato al comma 5 della medesima norma, “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica … sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, D.P.R. 696/1996”.

    Premesso che su molti punti permangono incertezze, dovute a risposte non sempre univoche fornite dall’Amministrazione in contesti diversi, in attesa di ulteriori chiarimenti si possono formulare le osservazioni qui sintetizzate.

    Libera alternativa scontrino e ricevuta fiscale (articolo 1, D.P.R. 696/1996)
    Rimane valida solo per i contribuenti per i quali non vige l’obbligo di adottare i RT e fino a quando non scatta detto obbligo. Conferma, in tal senso, è rinvenibile nel D.M. 10 maggio 2019 nella parte in cui (comma 2) si precisa che per gli esoneri “transitori” resta fermo l’obbligo di rilascio della RF o SC “con l’osservanza delle relative discipline”.

    Scontrino parlante e ricevuta fiscale integrata ai fini della deducibilità IIDD (articolo 3, comma 1, D.P.R. 696/1996)

    Come sopra la disciplina rimane validata fino a quanto, per il singolo contribuente, non scatta l’obbligo del RT.
    In regime di RT l’emissione del “documento commerciale” con validità anche ai fini fiscali è comunque espressamente previsto dall’articolo 5 del D.M. 7 dicembre 2016 (vedi retro) e quindi la disciplina trova sostanziale continuità.

    Effetto sostitutivo fattura solo a richiesta cliente o anche per scelta operativa? (articolo 3, comma 2, D.P.R. 696/1996)

    L’effetto sostitutivo della fattura a richiesta del cliente (rispetto alla certificazione del corrispettivo) è insito nell’articolo 22, D.P.R. 633/1972 e pertanto non può essere messo in discussione. Registriamo che l’Agenzia delle entrate ha affermato che l’obbligo dei RT non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi in base a fattura.

    I dubbi sul requisito della “contestualità” (articolo 3, comma 2, D.P.R. 696/1996 e circolare n.97/E/1997)

    Legato al dilemma di cui sopra, che ci si augura venga inequivocabilmente chiarito quanto prima, consegue un’altra questione che necessita di prese di posizione altrettanto inequivocabili (se non addirittura di modifica normativa).

    Secondo la disciplina fin qui applicata, l’esonero dalla certificazione del corrispettivo grazie all’effetto sostitutivo della fattura è ammesso soltanto a condizione che la fattura sia emessa contestualmente alla cessione del bene o ultimazione della prestazione

    Rimane la regola della “contestualità” anche in regime di RT o trattasi di norma superata?

    Senza una pronuncia dell’Amministrazione è difficile affermare con sicurezza che sia possibile l’uscita di un cliente da un negozio o da un bar senza un documento (il c.d. nuovo “documento commerciale” oppure una fattura contestualmente emessa/trasmessa).

    Sulla questione sono quindi necessari dei chiarimenti anche perché non è chiaro se l’effetto sostitutivo in regime di RT funzioni solo a preventiva richiesta del cliente o anche per mere scelte organizzative del fornitore.

    Nell’attesa dei chiarimenti riteniamo prudente applicare il criterio della contestualità e comunque, laddove si intenda omettere il documento commerciale, farlo a richiesta espressa del cliente.




      La data/ora di oggi è Lun 29 Apr 2024 - 10:30