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    Maggio 2016 - Criteri di attuazione direttiva Bolkestain -

    Fabrizio
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    Maggio 2016 - Criteri di attuazione direttiva Bolkestain - Empty Maggio 2016 - Criteri di attuazione direttiva Bolkestain -

    Messaggio Da Fabrizio Ven 6 Mag 2016 - 1:07

    L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato anzitutto dalla L r. 28 e successive modifiche e integrazioni che ne stabilisce modalità di accesso, requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività e norme di carattere generale, le norme relative al rilascio dei titoli autorizzatori, alla programmazione dei mercati e delle fiere. all'esercizio dell'attività e alla definizione di disposizioni particolari.
    Ai Comuni invece sono demandati - sulla base delle disposizioni emanate dalla regione - il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni la regolamentazione e programmazione dei posteggi e l'organizzazione dei mercati e delle fiere.

    Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della Direttiva comunitaria sui servizi del mercato interno (Direttiva Bolkestein). ha profondamente innovato la materia, soprattutto per quanto concerne l'accesso all'attività (prima riservata soltanto alle ditte individuali o società di persone) e il regime di concessione dei posteggi

    In particolare la Direttiva prevede che, in caso di limitata disponibilità di risorse naturali (come il suolo pubblico adibito a posteggio) le procedure di selezione
    delle concessioni.

    Fra le altre disposizioni riguardanti il commercio su aree pubbliche contenute nell'articolo 70 del Decreto 59/201O, il comma 5 - almeno nella prima fase di applicazione in deroga alle disposizioni di legge- ha rinviato a una Intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni, avente forza di legge, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi nonché le norme transitorie da applicarsi per le concessioni attive al momento dell'entrata in vigore del Decreto (8 maggio 201 O)

    La Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, all'art.8 (Disposizioni transitorie) stabilisce in sintesi che

    - per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D Lgs 59/2010) compreso o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale

    - le concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08 maggio 201O) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata sancita il 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute 1'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono fino al 7 maggio 2017 compreso

    - le concessioni che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesse periodo Quindi, le concessioni scadute 11 5 luglio 2012 e successivamente. fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino allo stesso 4 Luglio 2017 compreso

    Quindi se non intervengono altri atti che vanno a modificare lo status attuale. le concessioni non possono essere prorogate, di conseguenza dovranno essere fatti i bandi di selezione per i posteggi in base alla scadenza delle attuali concessioni.

    Per quanto riguarda la possibilità che il Piano delle Aree Pubbliche preveda interventi di riqualificazione o ristrutturazioné del Mercato. a nostro avviso sarebbE: opportuno poterli prevedere o prima o successivamente alla selezione, impegnandoci con le varie amministrazioni a collaborare per la riuscita di tali atti

    Per quanto riguarda le procedure di selezione l'Intesa. in caso di pluralità di domande concorrenti. prevede dei criteri di priorità tra i quali:

    - maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, la professionalità è valutabile e riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa. ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che in sede di prima applicazione puo' avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo l'anzianità di impresa è comprovata dall iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese. riferita nei suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

    • Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico. archeologico. artistico e ambientale o presso edifici avente tale valore. oltre ai criteri di cui alla lettera a) da considerare comunque prioritari anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodoiti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette.


    • Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi inferiori o uguali a 100 ovvero 3 concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.


    • È considerato criterio di priorità anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa ai fini previdenziali. contributivi e fiscali Oltre che dei pagamenti del suolo pubblico

    Le concessioni di posteggio hanno una durata limitata, non rinnovabile automaticamente, atta a garantire l'ammortamento degli investimenti fatti dall'impresa, e non puo' essere inferiore ai 9 anni né superiore ai 12 anni.
    La durata delle concessioni è stabilita dal Comune in sede di Regolamento del Commercio su Area Pubblica

    Per quanto riguarda le tempistiche delle procedure di selezione l'Art 34 della legge regionale 28/2005 prevede che per il rilascio delle concessioni il Comune invia i bandi entro il 31 gennaio, 11 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno alla redazione del BURT che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi
    A questo proposito visti i tempi di scadenza delle concessioni (7 Maggio 2017) e viste le tempistiche per l'espletamento dei bandi e delle predisposizioni delle graduatorie. se non intervengono novità a nostro avviso è molto probabile che i Comuni predisporranno i bandi entro il 31 ottobre 2016.

    FIERE E POSTEGGI ISOLATI

    Nel caso di Fiere e posteggi isolati con concessione si applicano gli stessi criteri di assegnazione dei posteggi dei Mercati

    FIERE ANNUALI O PROMOZIONALI

    Dall'8 Maggio 2017. in fase di prima applicazione, si applicano gli stessi criteri dei Mercati e la priorità del 40% collegato al numero delle presenze pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es fiere annuali) In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al medesimo operatore la partecipazione alla Fiera anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40° verrà fatta valere ogni anno per 12 anni)

    ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PLURIENNALE DI POSTEGGI RESISI DISPONIBILI O DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI E NELLE FIERE GIA' ESISTENTI

    Non si applica piu la priorità legata alle eventuali presenze maturate alla spunta ma si considera la sola anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese

    SPUNTA

    Rimangono le medesime regole attuali

      La data/ora di oggi è Sab 27 Apr 2024 - 4:26