La situazione, a gennaio 2011, sull’obbligo di presentazione della certificazione della regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche.
Le regioni possono stabilire che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche sia subordinato alla presentazione da parte dell’interessato del documento unico di regolarità contributiva (di cui all’art. 1, comma 1176, della L. N. 296/2006).
Nelle regioni in cui, al momento, non è stata prevista una disciplina in materia, non sussiste obbligo di presentazione del DURC (è il caso della Regione Toscana).
Le Regioni, possono stabilire le modalità con le quali i Comuni devono procedere alla verifica annuale della sussitenza del documento citato. Anche in tal caso, l’obbligo di verifica sorge solo a seguito del provvedimento regionale specifico.
A tal proposito si segnalano, alla data odierna, le regioni che hanno previsto l’obbligo di presentazione del DURC e la relativa data in cui tale certificazione deve essere prodotta dagli operatori titolari di autorizzazione/concessione ai Comuni di dette Regioni:
LOMBARDIA (documento da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno);
MARCHE (documento da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno);
PIEMONTE (documento da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno);
TRENTINO (documento da presentare entro il 31 marzo di ogni anno);
si fa presente che la mancata presentazione del DURC a seguito di provvedimento regionale, può comportare la revoca e/o sospensione della licenza commerciale su area pubblica).
Le regioni possono stabilire che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche sia subordinato alla presentazione da parte dell’interessato del documento unico di regolarità contributiva (di cui all’art. 1, comma 1176, della L. N. 296/2006).
Nelle regioni in cui, al momento, non è stata prevista una disciplina in materia, non sussiste obbligo di presentazione del DURC (è il caso della Regione Toscana).
Le Regioni, possono stabilire le modalità con le quali i Comuni devono procedere alla verifica annuale della sussitenza del documento citato. Anche in tal caso, l’obbligo di verifica sorge solo a seguito del provvedimento regionale specifico.
A tal proposito si segnalano, alla data odierna, le regioni che hanno previsto l’obbligo di presentazione del DURC e la relativa data in cui tale certificazione deve essere prodotta dagli operatori titolari di autorizzazione/concessione ai Comuni di dette Regioni:
LOMBARDIA (documento da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno);
MARCHE (documento da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno);
PIEMONTE (documento da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno);
TRENTINO (documento da presentare entro il 31 marzo di ogni anno);
si fa presente che la mancata presentazione del DURC a seguito di provvedimento regionale, può comportare la revoca e/o sospensione della licenza commerciale su area pubblica).