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    IL Futuro di EMPOLISSIMA - Regolamento Comunale -

    Fabrizio
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    Numero di messaggi : 154
    Età : 58
    Località : Empoli
    Data d'iscrizione : 09.01.09

    IL Futuro di EMPOLISSIMA - Regolamento Comunale - Empty IL Futuro di EMPOLISSIMA - Regolamento Comunale -

    Messaggio Da Fabrizio Mer 8 Dic 2010 - 0:37

    L'amministrazione comunale ha definito un regolamento ufficiale per dare regole certe, sicure e trasparenti alle 3 edizioni di Empolissima (autunno-primavera-bynight).
    Particolare attenzione verrà data da parte dei Vigili agli spazi occupati dagli operatori con i segni che vanno rispettati rigorosamente. Oltre a tutte le altre regole previste dal regolamento. Quindi a partire dalla prossima edizione di empolissima (8 Maggio 2011) e per tutte le altre in futuro comprese le edizioni notturne estive, si fa sul serio, scordatevi tutto quello a cui noi operatori eravamo abituati in passato.

    Queste regole prevedono un bando ufficiale con domanda di partecipazione ed un regolamento unico suddiviso in articoli. Tale regolamento è scaricabile dal sito del comune di Empoli ma per facilitarvi il compito lo inserisco qui e potete scaricarlo dall'area ambulanti del menu in alto. Inoltre nel file scaricabile ci sono le planimetrie di Empolissima e Empolissima sotto le stelle. Postate pure le vostre impressioni.

    Regolamento Ufficiale :-

    Art. 1

    Si terrà in EMPOLI, due volte l’anno in zona centro e nelle vie limitrofe, la fiera promozionale denominata “EMPOLISSIMA”: una edizione primaverile ed una edizione autunnale.
    Una terza edizione denominata EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE, articolata in due serate, verrà effettuata, sempre nella zona centrale di Empoli durante l’estate.
    Tali manifestazioni, nate inizialmente per rilanciare il mercato di Empoli, sono indette per promuovere e valorizzare il centro storico, riportando in tali occasioni all’interno della città il mercato settimanale cittadino, che fonda le proprie radici in una delle piazze principali di Empoli.

    Art. 2

    L’organizzazione della manifestazione per l’anno 2011 viene affidata alla CONFESERCENTI di Empoli, quale ente promotore della stessa, fino dalla prima edizione sperimentale. L’Amministrazione Comunale, dietro richiesta dell’ente organizzatore, rilascia la concessione di suolo pubblico per l’intera area interessata dalla manifestazione, della quale costituisce parte integrante l’elenco degli operatori partecipanti effettivi che hanno presentato domanda.
    L’ente promotore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può concedere spazi a sponsor/espositori commerciali e ad associazioni non aventi scopo di lucro, all’interno dell’area della manifestazione.
    L’ente promotore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può concedere n. 6 posteggi “speciali”, di dimensione massima 2X2 riservati ad operatori commerciali per la vendita di zucchero filato, palloncini, castagne, ciliegie e fragole (secondo la stagionalità), all’interno dell’area della manifestazione, purché non interferiscano con i posteggi assegnati secondo le modalità indicate nel bando di cui all’art. 8 seguente.
    I nominativi degli sponsor/associazioni no profit e degli operatori indicati rispettivamente nei precedenti commi 2 e 3 non sono inseriti nella graduatoria prevista dall’art. 7 del presente regolamento. Gli stessi rispondono dei danni arrecati alla cosa pubblica e/o a terzi, secondo quanto disciplinato dall’art. 25.
    La superficie massima interessata dalla manifestazione per le edizioni autunnale e primaverile viene quantificata in mq. 4725.
    La superficie massima sulla quale si svolge la manifestazione per l’edizione estiva viene quantificata in mq. 2.450.

    Art. 3

    Le vie interessate dalla manifestazione nelle edizioni autunnale e primaverile sono via Roma, p.zza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via S. Ferrante, p.zza Don Minzoni, via Verdi, via Ricasoli (tratto tra p.zza Don Minzoni e via C. e Montanara), via Pievano Rolando e via Salvagnoli (primo tratto).
    L’edizione estiva si svolge in P.zza Gramsci e in via Socco Ferrante.
    L’Amministrazione Comunale può ridurre le zone di cui ai commi precedenti, per motivi di sicurezza e ordine pubblico ovvero nel caso in cui siano interessate da altri eventi improrogabili e/o imprevisti.
    Costituiscono parte integrante del presente regolamento le planimetrie relative alle aree interessate dalle tre edizioni di Empolissima, nelle quali sono indicate l’ubicazione dei posteggi e le loro misure.

    Art. 4

    L’area mercatale della fiera nelle edizioni autunnale e primaverile è suddivisa in 135 posteggi, dei quali 126 sono messi a bando pubblico, mentre 9 posteggi costituiscono la “riserva”, ovvero sono lasciati liberi ed assegnati nel caso alcuni posteggi “regolari” risultino inutilizzabili.
    Nell’edizione primaverile, dei 126 posteggi n. 116 sono riservati al settore non alimentare, n. 9 al settore alimentare, n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili.
    Nell’edizione autunnale, dei 126 posteggi n. 117 sono riservati al settore non alimentare, n. 8 al settore alimentare, n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili.
    L’area mercatale della fiera nella edizione estiva è suddivisa in 70 posteggi, dei quali 65 sono messi a bando pubblico, mentre 5 posteggi costituiscono la “riserva”.
    Dei 65 posteggi n. 63 sono riservati al settore non alimentare, n. 1 al settore alimentare, n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili.
    I posteggi di “riserva” non utilizzati, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente regolamento, sono assegnati a sorteggio, seguendo i criteri di cui all’art. 15.

    Art. 5

    La superficie massima di ciascun posteggio è, di regola, ml 7X5. Qualora la presenza di ostacoli quali marciapiedi, pali della luce e della segnaletica o la stessa ubicazione dei posteggi interferisca con le suddette dimensioni, esse sono diminuite.
    L’Amministrazione Comunale può variare o ridurre le dimensioni dei posteggi per motivi di viabilità, di sicurezza o di ordine pubblico.
    Gli aggetti tendari, dovranno avere una altezza minima di 2,50 e massima di 3,50 metri.
    E’ fatto obbligo agli operatori di tenere i veicoli di trasporto della merce all’interno dello spazio di vendita concesso. Sono esentati dall’osservanza di quanto prescritto al presente comma gli operatori con automezzo eccedente le misure massime del posteggio assegnato, che sono tenuti a comunicare tale evenienza all’ente organizzatore della manifestazione. I mezzi eccedenti le dimensioni dei posteggi devono essere collocati fuori dall’area della fiera.
    Le vie di fuga dell’area interessata dalla manifestazione devono essere larghe almeno ml 3.

    Art. 6

    La partecipazione alle tre edizioni della fiera promozionale EMPOLISSIMA è riservata agli operatori di commercio su aree pubbliche che abbiano presentato apposita istanza di partecipazione, secondo le modalità previste dal bando.
    Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori che hanno frequentato le edizioni sperimentali della manifestazione.

    Art. 7

    Per la redazione della graduatoria annuale di ciascuna edizione, sono considerati i seguenti criteri:

    a) maggior numero di presenze maturate nella fiera dal soggetto richiedente;
    b) a parità di numero di presenze, viene considerata l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio di attività del commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
    c) in caso di ulteriore parità viene data priorità:
    1) ai titolari di autorizzazione/concessione del mercato settimanale di Empoli, secondo l’ordine previsto dalle graduatorie pubbliche redatte in seguito a bandi pubblici per l’assegnazione di posteggi in tale mercato;
    2) agli operatori presenti nella graduatoria di sorteggio del mercato settimanale di Empoli, così come redatta dalla Polizia Municipale;
    d) ravvisando ancora casi di parità, viene effettuata un’estrazione a sorteggio in forma pubblica alle presenza di un responsabile nominato dall’Ente organizzatore e di due testimoni. Di tale procedura viene redatto verbale scritto da trasmettere all’Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.
    Non si dove procedere al sorteggio nel caso in cui gli operatori classificati a pari merito, abbiano espresso nelle domande preferenze per posteggi diversi e che, pertanto, possono essere tutte soddisfatte.
    Tali criteri sono applicabili fino all’emanazione di norma di rango superiore in contrasto con gli stessi.
    La graduatoria di cui al presente articolo è unica (salvo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 12) e comprende sia le persone la cui istanza di partecipazione è stata accolta per l’edizione in corso, sia le persone la cui domanda, sebbene presentata regolarmente, non è stata accolta.

    Art. 8

    Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

    o luogo e data della manifestazione;
    o termini e modalità per la presentazione della domanda;
    o tipologia di operatori che possono partecipare;
    o n. dei posteggi distinti per settore merceologico, con indicazione delle misure massime;
    o misure degli aggetti tendari;
    o criteri per la redazione della graduatoria;
    o data, orario e sede per l’effettuazione del sorteggio delle domande;
    o contenuto delle domande;
    o quota di partecipazione;
    o cause di esclusione;
    o Termine e modalità per eventuali ricorsi.

    Art. 9

    Costituisce causa di esclusione dall’assegnazione annuale dei posteggi:

    I. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;
    II. l’illeggibilità di qualunque parte della domanda compilata dall’interessato;
    III. la mancata indicazione nella domanda dei dati previsti dall’art. 10;
    IV. la mancata sottoscrizione della domanda;
    V. l’assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del richiedente, nel caso la richiesta non venga sottoscritta davanti all’addetto al ricevimento;
    VI. la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando di concorso;
    VII. il mancato invio della domanda di partecipazione;
    VIII. il mancato pagamento della quota di partecipazione.

    Art. 10

    La domanda di partecipazione deve contenere i seguenti dati essenziali:

    a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale del titolare / legale rappresentante;
    b) ragione sociale, sede legale e codice fiscale, nel caso di società;
    c) edizione della manifestazione cui si intende partecipare;
    d) titolo autorizzatorio con cui si intende partecipare, come previsto dal successivo art. 13;
    e) indicazione relativa al possesso di concessione di posteggio del mercato settimanale di Empoli ovvero alla presenza nella graduatoria dello stesso mercato come spuntista;
    f) recapito telefonico;
    g) eventuale domicilio presso il quale devono essere inoltrate le comunicazioni inerenti la procedura;
    h) dimensioni delle strutture da utilizzare (che devono rientrare nelle misure indicate all’art. 5).

    Devono essere, inoltre allegate alla domanda copia del titolo autorizzatorio con il quale l’operatore intende partecipare e copia di un documento di identità non scaduto del dichiarante.
    Nelle domande gli operatori possono esprimere una preferenza per il posteggio.
    L’ente organizzatore assegna gli spazi tenendo conto, in via prioritaria, dei posteggi già occupati dagli operatori nelle precedenti edizioni. L’assegnazione avviene comunque in base alla disponibilità dei posteggi e alle dimensioni delle strutture dichiarate nelle domande, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dagli operatori.

    Art. 11

    I partecipanti effettuano il pagamento di una quota di partecipazione comprensiva di: suolo pubblico, spese organizzative per all’allestimento della fiera, promozione, pubblicità, e pulizia dell’area.
    Qualsiasi variazione della quota di partecipazione deve essere comunicata all’Amministrazione.
    La quota di partecipazione per gli iscritti ad associazioni di categoria diverse da Confesercenti – ANVA non deve superare la quota richiesta agli iscritti di tale associazione, maggiorata del 30%.
    La quota di partecipazione per gli operatori non iscritti ad alcuna associazione di categoria non deve superare il doppio della quota richiesta agli iscritti Confesercenti – ANVA.

    Art. 12

    E’ consentita la partecipazione ad una sola edizione annuale tra quelle autunnale e primaverile.
    Per l’edizione estiva, gli operatori devono indicare nella domanda se intendono partecipare ad entrambe le serate o specificare a quale delle due sono interessati. Gli organizzatori della manifestazione redigono due distinte graduatorie per le due serate.

    Art. 13

    Gli operatori devono dichiarare nella domanda di partecipazione gli estremi del titolo autorizzatorio (autorizzazione o scia/comunicazione) con il quale intendono partecipare alla fiera promozionale. Per i titolari di posteggio nel mercato settimanale di Empoli il titolo è rappresentato dall’autorizzazione/concessione di posteggio, mentre per gli spuntisti dello stesso mercato il titolo è rappresentato dall’autorizzazione/scia con la quale partecipano alla spunta nel mercato settimanale di Empoli.
    Gli operatori concessionari di posteggio nel mercato del giovedì, presenti anche nella graduatoria degli spuntisti di tale mercato, devono dichiarare esclusivamente l’autorizzazione/concessione del mercato del giovedì, anche nel caso in cui avessero partecipato a passate edizioni della fiera promozionale Empolissima, avvalendosi di titolo diverso. E’ fatto, quindi, divieto per i concessionari del mercato del giovedì di partecipare alla fiera promozionale, utilizzando titolo diverso dall’autorizzazione/concessione del mercato di Empoli.
    Le presenze per la partecipazione ad Empolissima già effettuate con titolo diverso dall’autorizzazione/concessione di posteggio del mercato di Empoli sono vincolate d’ufficio alla concessione del giovedì.
    I titolari di due concessioni del mercato settimanale di Empoli possono partecipare ad una sola edizione tra quella autunnale e quella primaverile.
    Gli operatori che non sono titolari di posteggio nel mercato settimanale di Empoli o che non sono presenti nella graduatoria a sorteggio di tale mercato, e che hanno già partecipato alla fiera promozionale, al fine del mantenimento delle presenze effettuate, devono dichiarare lo stesso titolo abilitativo al commercio su aapp già utilizzato per la loro prima partecipazione.
    Nell’ambito di una qualunque edizione della fiera promozionale, è fatto divieto di assegnare alla stessa ditta più di un posteggio.
    In caso di cessione del titolo autorizzatorio di cui al presente articolo, le presenze maturate con la partecipazione ad una delle tre edizioni della Fiera Promozionale “Empolissima” saranno automaticamente cedute al subentrante e non possono essere ulteriormente vantate dal cedente.
    Nel caso in cui un operatore, già titolare di una concessione del mercato settimanale di Empoli e che abbia già partecipato ad Empolissima, diventi titolare di una seconda concessione del suddetto mercato e che, conseguentemente, acquisisca le presenze maturate dalla ditta cedente nella fiera promozionale, deve scegliere la concessione che intende utilizzare per continuare a partecipare alla manifestazione commerciale.
    E’ vietato il cumulo delle presenze effettuate con titoli abilitativi diversi.

    Art. 14

    E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo delle presenze o di parte delle presenze, scorporandole dal titolo autorizzatorio dichiarato per la partecipazione alla fiera promozionale.

    Art. 15

    I posteggi non assegnati o rimasti liberi per rinuncia dell’assegnatario sono assegnati alla spunta.
    L’assegnazione a sorteggio è riservata esclusivamente agli operatori che hanno presentato domanda e che sono inclusi nella graduatoria di cui all’art. 7.
    L’assegnazione a sorteggio dei posteggi avviene senza alcuna distinzione del settore merceologico.
    Nel caso in cui il posteggio riservato ai diversamente abili non venga ricoperto da alcun operatore appartenente a tale categoria né in fase di assegnazione su domanda né in fase di assegnazione a sorteggio, viene assegnato a sorteggio tra gli altri operatori secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 7.

    Art 16

    L’ente organizzatore rileva le presenze effettuate da ciascun operatore partecipante alla manifestazione.
    Le presenze vengono annotate solamente nel caso di effettivo esercizio dell’attività commerciale.
    In caso di rinuncia al posteggio da parte dell’operatore assegnatario, la presenza non viene assegnata.

    Art. 17

    La Confesercenti invia entro congruo termine agli operatori assegnatari di posteggio nelle precedenti edizioni una comunicazione contenente il modulo di domanda.
    La Confesercenti invia a tutti gli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione una lettera di risposta, almeno venti giorni prima della data prevista per la manifestazione.
    Non è imputabile all’ente organizzatore il mancato recapito della corrispondenza.

    Art. 18

    L’accesso all’area della fiera, edizioni autunnale/primaverile, deve avvenire non prima delle ore 6,00 e non dopo le ore 7,30. All’ingresso l’operatore deve esibire la lettera di accoglimento della domanda.
    L’operatore assegnatario di posteggio che arrivi dopo le 8,00 non ha più diritto all’effettuazione dell’occupazione e, pertanto, il posteggio verrà essere assegnato con il criterio della spunta, come previsto dall’art. 15.
    L’orario di vendita deve terminare alle ore 20.00 e l’operatore deve lasciare libero il posteggio entro le ore 21.00.
    L’accesso all’area della fiera, edizione estiva, deve avvenire non prima delle ore 17,00 e non dopo le 18,00. All’ingresso l’operatore deve esibire la lettera di accoglimento della domanda.
    L’operatore assegnatario di posteggio che arrivi dopo le 18 non ha più diritto all’effettuazione dell’occupazione e, pertanto, il posteggio potrà essere assegnato con il criterio della spunta, come previsto dall’art. 15.
    L’orario di vendita deve terminare alle ore 24.00 e l’operatore deve lasciare libero il posteggio entro le ore 01.00.
    Eventuali successive modifiche al presente articolo saranno adottate tramite ordinanza sindacale.

    Art. 19
    E’ vietata la cessione del posteggio a terzi se non nei casi previsti dal successivo art. 20 19. La cessione non autorizzata sarà immediatamente sanzionata con la revoca dell’assegnazione del posteggio e l’azzeramento delle presenze effettuate.

    Art. 20

    In caso di cessione a qualsiasi titolo del ramo di azienda di cui al titolo autorizzatorio con il quale l’operatore partecipa alla manifestazione commerciale, l’operatore, in occasione della domanda di partecipazione alla fiera promozionale, deve dichiarare gli estremi dell’atto notarile con il quale è stata effettuata la cessione. Il subentrante deve dichiarare altresì gli estremi del titolo autorizzatorio con il quale è subentrato nel suddetto ramo di azienda, al quale saranno abbinate le presenze acquisite dal cedente e quelle successivamente maturate.

    Art. 21

    Tutte le comunicazioni inerenti la partecipazione alla manifestazione o che, comunque, riguardano informazioni relative agli operatori della fiera, devono essere inoltrare direttamente a Confesercenti.

    Art. 22

    La Confesercenti, in qualità di ente organizzatore, concorda la data di ogni singola edizione con l’Amministrazione Comunale di Empoli.

    Art. 23

    Ad ogni edizione la Confesercenti trasmette all’Amministrazione Comunale:

    1) Contestualmente alla richiesta di suolo pubblico, bando e schema di domanda di partecipazione, almeno 120 giorni prima dello svolgimento della Fiera, per consentire la pubblicazione del bando entro il termine previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, che prevede tale adempimento almeno 90 giorni prima della manifestazione;
    2) Graduatoria di tutti gli operatori redatta secondo i criteri di cui all’art. 7;
    3) Elenco degli operatori le cui domande sono state accolte per l’edizione in corso;
    4) Elenco degli operatori esclusi dalla partecipazione per l’edizione in corso;
    5) Verbale delle operazioni di sorteggio delle domande.

    Gli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) devono pervenire all’Ufficio Commercio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e devono contenere i dati anagrafici, residenza/sede legale, denominazione/ragione sociale, codice fiscale. Entro lo stesso termine deve pervenire il verbale di cui al punto 5).
    Gli elenchi ai punti 2) ed 3) devono contenere anche l’indicazione del settore merceologico e del titolo autorizzatorio con il quale gli operatori intendono partecipare; inoltre deve essere specificato:
    - anzianità di attività rilevata secondo quanto indicato all’art.7, comma 1 lett. b)
    - se il richiedente è titolare di concessione del mercato del giovedì o se è presente nella graduatoria dello stesso mercato
    - ordine di estrazione delle domande, nel caso venga effettuato il sorteggio indicato all’art.7, comma 1 lett. d)
    Nella graduatoria di cui al punto 2) deve essere indicato per ogni operatore il numero di presenze effettuate (eventualmente sommate a quelle del “dante causa”, nel caso di subingresso) .
    Nell’elenco al punto 4) devono essere indicate le cause di esclusione.

    Art. 24

    L’Amministrazione Comunale può vietare lo svolgimento della fiera promozionale per motivi di sicurezza, ordine pubblico o di maggiore interesse pubblico ovvero nel caso in cui le zone siano interessate da altri eventi improrogabili e/o imprevisti.

    Art. 25

    Gli operatori partecipanti alla manifestazione commerciale sono responsabili in solido di danni arrecati alla cosa pubblica e/o a terzi. L’Amministrazione Comunale si intende sollevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni in conseguenza allo svolgimento della manifestazione.
    L’Amministrazione Comunale non è responsabile per l’erronea collocazione in graduatoria o per la mancata partecipazione alla manifestazione degli operatori.

    Art. 26

    L’Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento, sotto qualsiasi forma, nei confronti sia dell’ente organizzatore, sia degli operatori partecipanti, in caso di mancata autorizzazione allo svolgimento della Fiera promozionale, in considerazione della natura temporanea della concessione di suolo pubblico, come previsto dall’art. 33 della L.R.T. 28/2005.
    Altresì, l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento, né di tipo economico né come obbligo di consentire il recupero con l’effettuazione dello svolgimento della fiera in data diversa, in caso di sospensione della manifestazione per eventi climatici, per motivi di sicurezza od ordine pubblico. L’Amministrazione si impegna a considerare la possibilità di recupero della manifestazione.

    Art. 27

    Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dal Codice del Commercio (Legge Regionale 28/2005 art. 104), nonché dai regolamenti comunali.
    Imad
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    Messaggio Da Imad Mer 23 Mar 2011 - 13:57

    ciao
    è possibile scaricare il modulo per la presentazione della domanda on line?
    Fabrizio
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    Messaggio Da Fabrizio Mer 23 Mar 2011 - 17:37

    Certo nel menu in alto "area ambulanti" alla voce regolamento empolissima clik sul tasto "scarica documento" nel file trovi il regolamento e il modulo per fare domanda. Buon Lavoro e se hai bisogno non esitare a chiedere Smile

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