Come al solito quando viene fatta una legge che realmente regolarizza i venditori ambulante tutto riviene messo in discussione a discapito delle attivita' in regola ( con tutti i sacrifici) di tutti i pagamenti.
2 partecipanti
Nuove disposizioni da parte della regione toscana riguardo al DURC
caporaso roberto- utente normale
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Località : cerreto guidi
Data d'iscrizione : 04.11.09
Fabrizio- Utente Assiduo
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Località : Empoli
Data d'iscrizione : 09.01.09
Riporto un documento della regione Toscana che fa chiarezza sull'introduzione del DURC per gli ambulanti:-
"" Il 01/01/2010 è entrata in vigore la legge 23 dicembre 2009, n. 191.
L'articolo 2 comma 12 della suddetta normativa modifica gli articoli 28, comma 2-bis e 29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sostituendo le disposizioni introdotte dall'articolo 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102, che stabilivano l'obbligo della presentazione iniziale e annuale del D.U.R.C. per l’attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma esercitato, prevedendo anche la conseguente sanzione nell 'ipotesi di mancata presentazione del medesimo.
In particolare il nuovo comma 2-bis dell'articolo 28 prevede che le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.
L 'autorizzazione all'esercizio è in caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Il DURC, ai fini del presente articolo. deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
Ciò comporta che a decorrere dal 1 gennaio 2010 il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le dichiarazioni di inizio attività non sono più soggette alla presentazione iniziale del DURC da parte del richiedente e che i Comuni non dovranno richiedere agli operatori la presentazione annuale del medesimo. ""
"" Il 01/01/2010 è entrata in vigore la legge 23 dicembre 2009, n. 191.
L'articolo 2 comma 12 della suddetta normativa modifica gli articoli 28, comma 2-bis e 29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sostituendo le disposizioni introdotte dall'articolo 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102, che stabilivano l'obbligo della presentazione iniziale e annuale del D.U.R.C. per l’attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma esercitato, prevedendo anche la conseguente sanzione nell 'ipotesi di mancata presentazione del medesimo.
In particolare il nuovo comma 2-bis dell'articolo 28 prevede che le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.
L 'autorizzazione all'esercizio è in caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Il DURC, ai fini del presente articolo. deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
Ciò comporta che a decorrere dal 1 gennaio 2010 il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le dichiarazioni di inizio attività non sono più soggette alla presentazione iniziale del DURC da parte del richiedente e che i Comuni non dovranno richiedere agli operatori la presentazione annuale del medesimo. ""
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