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    Occhio alla PEC notifica cartelle di pagamento

    Fabrizio
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    Occhio alla PEC notifica cartelle di pagamento Empty Occhio alla PEC notifica cartelle di pagamento

    Messaggio Da Fabrizio Mer 12 Nov 2014 - 17:13

    Con un comunicato stampa del 26 agosto 2014, Equitalia aveva informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita iva (ditte individuali). Tale iniziativa – informa l’Agente per la Riscossione – permette ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscer con esattezza giorno e ora della notifica Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati.

    Si ricorda che l’invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento. Sottolineiamo, pertanto, l’importanza di configurare la Posta Elettronica Certificata in modo corretto e verificare con regolarità l’eventuale presenza di messaggi.

    Trascurare la PEC potrebbe infatti costare molto caro nel caso in cui un atto diventi definitivo per mancata impugnazione. I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri indirizzi email, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. Adesso Equitalia, senza limitazioni territoriali, precisa che la notifica a mezzo pec si estende anche alle ditte individuali.
    La notificazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata è regolata dal D.Lgs. n.82/05. L’art.48 del citato decreto stabilisce che “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante Posta Elettronica Certificata”. Il comma 2 dispone, poi, che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta”. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni ed alle relative regole tecniche. L’ apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede espressamente che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
    Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. All’atto pratico, risulta pertanto determinante un costante aggiornamento dei dati relativi alla PEC e, soprattutto, una periodica consultazione della stessa.

    Ogni azienda al momento della costituzione deve fornire al registro delle imprese un indirizzo PEC e molte volte, tale adempimento, viene fatto distrattamente – soltanto per assolvere all’obbligo- tralasciando di configurare la casella di posta elettronica. Adesso, dopo le persone giuridiche, anche le ditte individuali incorrono nel rischio della notifica di una cartella di pagamento a mezzo PEC. E’ necessaria quindi la massima attenzione per evitare brutte sorprese. Potrebbe accadere infatti di venire ad effettiva conoscenza di un proprio debito tributario soltanto nella fase esecutiva, quando ormai è troppo tardi per qualsiasi eventuale contestazione.

    Una PEC “dimenticata” farebbe infatti diventare definitivo l’atto per mancata impugnazione, a prescindere dalle eventuali buone ragioni del contribuente.

      La data/ora di oggi è Ven 29 Mar 2024 - 11:45